Il Tar dell’Emilia Romagna (sezione seconda) ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla società Asd Rimini Baseball con la quale si chiedeva la sospensiva del provvedimento disposto dal Comune di Rimini per la riconsegna dello stadio del baseball e con revoca della Scia commerciale.
La riconsegna dell’impianto sportivo di via Monaco era stato disposto nel novembre scorso, alla scadenza naturale della convenzione in atto con la società, a cui è seguito l’atto di revoca della scia, relativamente all’esercizio di ristorazione annesso all’impianto. Per i ricorrenti, l’Amministrazione non avrebbe avuto titolo di richiedere il bene in quanto era scaduta la concessione demaniale relativa all’area su cui sorge la struttura e per il quale il Comune aveva già presentato domanda di rinnovo. Nella sentenza del Tar si legge che “il potere esercitato sembra essere stato correttamente esercitato dal Comune, legittimato dall’art. 18 della L.r. 7/2004 il quale dispone l’estensione del diritto di occupazione dell’area sino alla pronuncia della Regione sulla domanda di rinnovo del titolo concessorio”. Il Tribunale inoltre aggiunge e che “alla scadenza della concessione, il ricorrente detiene il bene sine titulo e l’ordine di rilascio integra un’attività di tipo vincolato dell’Ente pubblico titolare del potere”.