Dal Tribunale di Rimini arriva una buona notizia sul fronte del riconoscimento dei diritti dei supplenti e dei precari in genere. La professoressa F., assistita dallo studio legale Cedrini Zamagni, convenzionato con la CGIL di Rimini, ha ottenuto l'accoglimento del ricorso dal Giudice del Lavoro dott. Ardigò. Il Ministero della Pubblica Istruzione e gli Uffici Scolastici regionale e provinciale erano stati chiamati in giudizio per accertare la legittimità o meno della revoca anticipata del contratto di lavoro, stipulato per la supplenza in un istituto tecnico riminese. L'insegnante era stata assunta a tempo determinato l'11 ottobre 2017 e doveva restare in servizio fino al 30 giugno del 2018. Ma, rientrato in anticipo il titolare della cattedra, il contratto le è stato revocato il 21 dicembre 2017. Dichiarata illegittima dal Giudice la revoca, le predette Pubbliche Amministrazioni sono state condannate al pagamento delle retribuzioni e del TFR che sarebbero maturate fino alla naturale scadenza del contratto.
In altre parole, la sentenza afferma due principi fondamentali a favore dei docenti precari:
- In generale, la PA, non può mai, in via unilaterale, recedere da un contratto stipulato con un dipendente pubblico che prevede una certa scadenza o ritenerlo non vincolante.
- Nello specifico, la PA non può revocare la supplenza al docente assunto a tempo determinato, nemmeno in caso di rientro anticipato del titolare e il supplente ha dunque diritto di lavorare e quindi di essere retribuito fino al termine pattuito;
Dunque una sentenza che riconosce la certezza del contratto anche per i precari.