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Cronaca 11:47 | 08/05/2023 - Rimini

Albo dei Giudici Popolari. Diritti, voto e partecipazione. Procedura elettorale e voto

I cittadini, non ancora iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge del 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della predetta legge, possono iscriversi nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello presentando apposita domanda presso questo Comune entro il mese di luglio del corrente anno.

Requisiti per l’iscrizione nell’albo dei giudici popolari di Corte di assise
I giudici popolari di Corte di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media inferiore.

Requisiti per l’iscrizione nell’albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello
Oltre ai requisiti stabiliti per l’iscrizione nell’albo dei giudici popolari di Corte di assise, si richiede il possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

Condizioni di incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.