È da considerarsi nullo il contratto di swap, e in particolare, quello che prevede una clausola iniziale di upfront, se non stipulato dal Consiglio comunale ma dalla giunta. Un tipo di contratto che, per la sua natura aleatoria, si traduce in una forma di indebitamento per l’Ente pubblico, attuale o potenziale, non in linea con le regole di bilancio. Partendo da questo principio la Cassazione a Sezioni (sentenza 8770) respinge il ricorso della Bnl e liberano il Comune da un vincolo contrattuale che aveva generato enormi differenziali negativi e che sarebbe restato in vita fino al 2015, salvo un recesso prematuro che sarebbe costato diversi milioni di euro.
Per illustrare la conclusione del contenzioso sui derivati siglati dal Comune di Cattolica si è svolta una videoconferenza alla quale sono intervenuti Alessio Villarosa, Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Mariano Gennari, Sindaco di Cattolica, Claudia Rufer, Dirigente ai Servizi Finanziari, Giovanni Cedrini, Luca Zamagni e Matteo Acciari, Avvocati. La conferenza è stata moderata del Portavoce del Sindaco Davide Varotti.
“Siamo ancora increduli. Non solo una vittoria del Comune di Cattolica – ha detto il sindaco Gennari in apertura -, ma di tutti quelli Enti locali che hanno avuto un caso simile. Una vittoria di diverse persone, dai funzionari che fin dall’inizio hanno seguito la vicenda fino alla nostra Amministrazione. Questa era una causa ingiusta che cadeva sui nostri cittadini. Per questo ho sentito la responsabilità di arrivare in fondo a questa vicenda. Se un Comune come il nostro riesce ad avere la meglio nel più alto grado di giudizio possiamo credere nel futuro del Paese. Si libera una cifra importante per il bilancio di Cattolica che potrà essere investita per il bene della nostra comunità”.
“Una vicenda durata 15 anni – ha aggiunto la Dirigente Rufer – e questo è il momento della soddisfazione. Abbiamo superato l’ora buia nel 2009 quando era giunta la la sentenza di primo grado che vi vedeva soccombere. Un grazie a tutti gli avvocati che ci hanno assistito. Il fondo accantonato viene, di fatto, liberato dal vincolo di bilancio. Si tratta di quasi 5 milioni di euro. Una notizia che porta serenità alle nostre casse”.
“Grazie per il lavoro che avete fatto, una sentenza importantissima. Mi complimento con la vostra Amministrazione e gli avvocati – ha sottolineato il Sottosegretario Villarosa – perché avete portato a compimento anni di battaglie su casi di contratti di questo tipo. Per questo lo sento un po’ anche mia. Vi potevate limitare a chiudere una transazione, come hanno in molti comuni, avete dimostrato coraggio non avendo paura di andare avanti. Con piacere sottolineo che avete provveduto ad un accantonamento che vi ha tutelato nella causa. Studieremo il vostro caso e approfondiremo la documentazione rimanendo a disposizione come Ministero Economia e Finanza ed inizieremo una attività che faccia luce su questi contratti”.
In una nota la soddisfazione anche dei senatori Daniele Pesco, presidente della commissione bilancio ed Elio Lannutti, capogruppo della commissione di inchiesta sulle banche, considerata “un precedente molto importante per i comuni che hanno stipulato contratti derivati con le banche”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il commento degli onorevoli riminesi Marco Croatti e Giulia Sarti.
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 8770/2020 ha posto la parola fine sul contenzioso avente ad oggetto i contratti derivati siglati dal Comune di Cattolica (assistito nel giudizio di legittimità dagli avv.ti Giovanni Cedrini, Luca Zamagni, Daniele Maffeis e Matteo Acciari) rigettando il ricorso proposto dalla Banca e confermando, così, la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 734/2014, dove il Comune di Cattolica era patrocinato dall'Avv. Andrea Berti, titolare dell'Avvocatura Civica, che dichiarò la nullità dei contratti IRS stipulati dall’Ente con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in data 15.05.2003, 1.12.2003 e 22.10.2004.
LA NOTA DEGLI AVVOCATI CEDRINI E ZAMAGNI. Per effetto di tali pronunce, il Comune ottiene la restituzione dei pagamenti eseguiti pari ad € 1.031.393) e nulla deve riconoscere alla Banca a titolo di differenziali corrisposti e maturati.
L’Ente avviò nel lontano 2010 un’azione contro la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. al fine di ottenere la declaratoria di invalidità dei predetti contratti che, come scoprirono purtroppo le amministrazioni succedutesi a quella in carica alla data di stipula, avevano effetti economici disastrosi per l’equilibrio finanziario del Comune, senza che tali effetti deteriori fossero stati oggetto di specifica informativa ed altresì senza l’adozione delle formalità correlate alla contrazione del debito da parte degli Enti locali.
Ed proprio sul tema del debito degli Enti locali, quanto mai attuale, che impatta la storica sentenza delle Sezioni Unite, consolidando un’interpretazione della normativa di settore che, accogliendo le tesi difensive del Comune, sancisce la qualificazione dei premi di liquidità erogati dalle banche ai clienti all’atto delle stipula dei derivati come dei veri e propri finanziamenti che dovevano essere deliberati dagli organi consigliari.
Più in generale, la sentenza delle Sezioni Unite si rivela di straordinaria importanza trascendendo le tematiche legate ai soli contratti degli Enti ed affermando principi generali sulla necessaria informativa da rendersi ai clienti da parte delle banche sul valore dei contratti all’atto della stipulazione (_mark to market_), sui cosiddetti costi occulti correlati ai contratti ed anche sugli scenari connessi al prevedibile andamento degli swap.