L’Amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina rende note le sentenze con cui il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna ha dichiarato infondati e quindi respinti con condanna alle spese, tutti i ricorsi avanzati dai titolari dei chioschi della cosiddetta ‘zona ex Ceschina’ nei confronti dei bagnini delle zone antistanti e contro il Comune di Bellaria Igea Marina.
Il pronunciamento trae origine dall’annoso contenzioso tra privati nato alla fine degli anni Novanta e che ha visto l’attuale Amministrazione chiamata in causa per i passi compiuti nel 2013, quando – attraverso la delibera di Consiglio Comunale n. 33/2013 e prescindendo dal caso di specie - ha riconosciuto gli stabilimenti balneari come ‘edifici ed impianti di interesse pubblico’. Un atto a cui sono collegati diversi provvedimenti successivi in tema di spiagge e concessioni, in primis i cosiddetti ‘permessi di costruire in deroga’ rilasciati ai titolari degli stabilimenti balneari per garantire la realizzazione dei servizi minimi essenziali per l’esercizio dell’attività, e le successive proroghe; un quadro che, nel suo insieme, è stato impugnato dai privati ricorrenti, i quali hanno chiesto l’annullamento della delibera 33 e degli atti comunali che, in questi anni, hanno consentito ai bagnini della zona ex Ceschina di continuare la propria attività, fino alla delibera di Consiglio Comunale n.9 del 2016, con cui il Comune ha ritenuto di conservare la situazione esistente degli stabilimenti balneari a causa della persistente incertezza normativa in materia.
Le sentenze del T.A.R. esprimono in maniera netta un giudizio sulla delibera 33 del 2013: “la questione rilevante”, si legge, “è che il Consiglio Comunale ha fatto uso in modo legittimo dei poteri che la legge gli attribuisce poiché vi erano i presupposti per dichiarare gli stabilimenti balneari impianti di interesse pubblico consentendo così dei permessi in deroga”; inoltre, sottolinea il T.A.R., “nella delibera vi sono i riferimenti giurisprudenziali ed amministrativi che legittimano la scelta compiuta e che il Collegio condivide.”
Chiaro anche il giudizio espresso sulla delibera 9 del 2016, laddove si spiega che “il Comune riteneva necessario continuare a garantire l’offerta turistica nei termini ordinari, cosa che sarebbe stata impossibile se i gestori avessero smantellato le strutture installate grazie al – precedente – permesso in deroga”; inoltre, in riferimento ai titolari delle concessioni, il T.A.R. parla di “obiettiva difficoltà a programmare investimenti che ha spinto il Comune a congelare per un ulteriore anno una situazione transitoria.”
Così il Sindaco Enzo Ceccarelli: “Accogliamo con soddisfazione una sentenza in cui gli organi deputati a giudicare, ancora una volta, hanno certificato la bontà del percorso amministrativo scelto e portato avanti con coerenza dal governo cittadino, ma anche la regolarità e la trasparenza degli atti che hanno visto impegnati dirigenti e personale comunale. Non c’è oggi un moto di rivalsa verso chi ha legittimamente optato per i ricorsi, ma un senso di gratifica per la scelta, impegnativa e non banale, compiuta dall’Amministrazione sul tema generale della spiaggia e delle concessioni: ossia non sottrarsi alle proprie responsabilità, guardare avanti e cercare le soluzioni migliori a tutela della nostra economia turistica, all’interno di un quadro normativo estremamente incerto a livello nazionale. Non si può ignorare come il pronunciamento del T.A.R. tocchi una serie di atti – e la relativa legittimità - cui sono sottese molte delle congetture e delle speculazioni politiche che Bellaria Igea Marina ha vissuto in questi anni: illazioni che vengono oggi smentite in modo lapidario.”