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Cronaca 14:04 | 01/07/2020 - Rimini

Niente alcol dopo le 22: no del Tar al ricorso dei market

Il Comune di Rimini ha agito correttamente introducendo lo stop alla vendita di alcolici in vetro da parte dei minimarket dopo le 22. E’ la conclusione a cui arriva il Tar di Bologna, che ha rigettato il ricorso di alcuni titolari di esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare che chiedevano la sospensione della delibera approvata nell’agosto 2013. Attraverso quell’atto, il Consiglio Comunale ha modificato il regolamento di Polizia Urbana di Rimini, andando a definire limiti più stringenti per la vendita di bevande alcoliche da asporto, allo scopo di contrastarne l’abuso: nel dettaglio l’art. 34 ter del regolamento comunale prevede, sia per i pubblici esercizi sia per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e distributori automatici, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in bottiglie di vetro a partire dalle 22. 

Il Tar della sezione di Bologna - con sentenza 435/2020 pubblicata il 29 giugno – ha di fatto ritenuto privi di fondamento tutti i rilievi posti dai legali difensori dei ricorrenti, ritenendo legittimo l’operato dell’Amministrazione, sia sul piano delle competenze sia per i fini perseguiti. In particolare il Giudice ha osservato come la delibera del Consiglio Comunale non abbia affatto interferito con la liberalizzazione degli orari di apertura delle attività commerciali (materia di competenza dello Stato), ma sia intervenuta solo per limitare la vendita di una specifica tipologia di prodotto in una precisa fascia oraria. I ricorrenti lamentavano anche una disparità di trattamento rispetto agli esercizi di somministrazione e dunque una violazione dei principi di concorrenza: anche questo motivo di ricorso è stato completamente rigettato dal Tar, in quanto “la vendita da asporto di bevande alcoliche in bottiglie di vetro non è paragonabile alla somministrazione delle stesse in loco da parte dei bar o chioschi, considerato che in questo secondo caso il consumo passa attraverso il filtro del gestore presente durante il consumo e la fruizione direttamente sul posto della bevanda, esclude a priori il fenomeno dell’abbandono in strada delle bottiglie di vetro, sempre possibile invece nell’ipotesi di vendita delle stesse per asporto”. Allo stesso modo il Tar ha ritenuto priva di fondamento la presunta incongruità delle misure adottate dall’Amministrazione rispetto all’obiettivo del contenimento del degrado urbano: “la Delibera impugnata – si legge nella sentenza - risulta legittima nella parte in cui, vietando la vendita di alcolici da asporto in bottiglie di vetro la sera tardi, certamente riduce concretamente comportamenti idonei a determinare un pregiudizio per il decoro urbano, con ciò migliorando le condizioni di vivibilità nel centro urbano e garantendo maggiore sicurezza per la collettività”. Il Tribunale ha quindi rigettato il ricorso condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, pari a 2mila euro.