E’ in pubblicazione sull’Albo Pretorio, l’ordinanza dirigenziale che impone le misure per il decoro invernale per l’arenile, a partire dal divieto di mettere barriere e recinzioni sulle spiagge. Si tratta di un corpus di disposizioni con il quale si intende garantire il libero accesso pedonale sull’arenile anche nel periodo successivo e antecedente alla stagione balneare. Un divieto all’installazione di recinzioni, barriere o cancelli, che possano costituire un impedimento al libero transito e al raggiungimento della battigia da parte di tutti, ed in particolare alle persone disabili e ai portatori di handicap, per far in modo che la spiaggia non sia solo una risorsa da vivere nel periodo estivo ma possa essere anche un bene da tutelare e vivere in tutte le stagioni dell’anno.
I concessionari dovranno attenersi all’ordinanza, la cui inosservanza è punita dall’art. 1164 del Codice della Navigazione, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1032. Una misura sanzionatoria già messa in atto dalla Polizia Municipale la scorsa stagione, con 31 multe fatte, tra il gennaio e il febbraio del 2018, che hanno punito situazioni di difformità per l’uso di materiali non ammessi e soprattutto per la situazione di degrado in cui versavano le barriere frangivento. Si tratta di un controllo massiccio, eseguito dal Reparto Ediliza e Ambiente della Polizia Municipale, che anche nel 2016 aveva rilevato 34 sanzioni in quanto le barriere erano state montate prima del periodo imposto dall’ordinanza.
E’ prevista infatti la possibilità di installare barriere invernali “anti sabbia” per impedire che, a causa del vento, si formino cumuli di sabbia nella parte di arenile posta più a monte, ma queste protezioni devono avere determinate caratteristiche. Devono essere costituite da piedritti semplicemente infissi nella sabbia e pannelli in metallo, legno o plastica, che abbiano un’altezza massima di cm. 150 e devono essere montate in modo che, per ogni stabilimento balneare, sia consentito almeno un accesso alla spiaggia ed alla battigia di larghezza non inferiore a cm. 130.