La TARI gestita direttamente dal Comune al quale ci si potrà rivolgere per tutte le dichiarazioni e comunicazioni attinenti a nuove utenze, variazioni, cessazioni. Le principali caratteristiche della TARI. Presupposto impositivo. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Base imponibile. Per tutte le unità immobiliari, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorrerà dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate.Il Comune determina, con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione del tributo con particolare riguardo a:
- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. Per ulteriori informazioni cliccare su "Portale trasparenza"