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Cronaca 13:55 | 15/03/2023 - Rimini

Prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità di presentare domanda per accedere ai contributi per la morosità incolpevole

È stato prorogato al 30 giugno 2023 l’avviso pubblico per la concessione di contributi ai cittadini residente nel Comune di Rimini affittuari di alloggi e in condizione di morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione. Il sostegno economico, lo ricordiamo, è finalizzato a consentire la stipula di un nuovo contratto di locazione o il ristoro della morosità pregressa mantenendo il contratto in essere oppure a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell’immobile. 

Tipologia e ammontare del contributo 

A) Contributo in caso di procedimenti di sfratto non ancora convalidati o in caso di procedimento di sfratto non ancora avviato. L’inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto, per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida o la citazione in tribunale per sfratto, potrà richiedere un contributo fino a un massimo di 8.000 euro utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario.

B) Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato – misure per il differimento del provvedimento di rilascio dell’immobile. L’inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, con fissazione del termine per il rilascio, ma non ancora eseguito, potrà richiedere un contributo ai fini del ristoro del proprietario dell’alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile. Il contributo verrà erogato al proprietario, in presenza di accordo scritto tra le parti per il differimento dell’esecuzione, a parziale estinzione dei crediti, in misura pari al numero di mensilità oggetto del differimento maggiorato del 20%, fino a un massimo di 6.000 euro.

C) Contributo per pagamento del deposito cauzionale in caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione sul medesimo alloggio oggetto dello sfratto o altra soluzione abitativa reperita nel mercato privato. Pagamento del deposito cauzionale (massimo 3 mensilità) per assicurare il versamento di un deposito cauzionale a fronte della stipula un nuovo contratto di locazione. 

D) Contributo in caso di sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato sul medesimo alloggio oggetto dello sfratto o altra soluzione abitativa reperita nel mercato privato della locazione. Assicurare il versamento di un massimo di n. 12 mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 12.000 euro a fronte della presentazione del nuovo contratto sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate. 

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