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Cronaca 12:09 | 27/02/2023 - Rimini

Servizio per la prima infanzia privo di autorizzazione: anche il Consiglio di Stato, dopo il Tar dell’Emilia Romagna respinge il ricorso dell’associazione sportiva

Dopo il Tar dell’Emilia – Romagna, anche il Consiglio di Stato da ragione al Comune di Rimini, dichiarando improcedibile l’appello proposto dall'ASD Le Giuggiole, a capo della struttura per i servizi ludico ricreativi situata nell’entroterra riminese, chiusa dall’Amministrazione Comunale poiché risultava adibita a servizio per la prima infanzia senza le necessarie autorizzazioni e in violazione dei requisiti richiesti dalla legge regionale. La vicenda risale al febbraio 2021, quando a seguito di un controllo della Polizia Locale, è stato verificato come l’attività condotta nella struttura non rientrasse nei parametri dei servizi ludico-ricreativi (caratterizzata da una permanenza dei bambini per un tempo giornaliero e per una frequenza non superiore alle due giornate), ma avesse tutte le caratteristiche del servizio per la prima infanzia – servizio tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 14,30, consumazione del pasto e retta mensile – senza però rispettare la disciplina prevista dalla legge regionale (n. 19/2016)

Il provvedimento del Comune di Rimini e la sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna  

Alla struttura abusiva, adibita a servizio per la prima infanzia in via Monte Cieco a Rimini, era stata notificata una sanzione di 8 mila euro, per non aver rispettato quanto prevede la legge regionale (n. 19/2016) che descrive le caratteristiche dei servizi educativi per l’infanzia (asili nidi e integrativi). 

Contro l’ordinanaza, l’Associazione dilettantistica sportiva Le Giuggiole aveva già inoltrato due domande di sospensiva; la prima, al Tar dell’Emilia Romagna (respinta) e la seconda al Consiglio di Stato che, dando invece parere positivo alla sospensiva, aveva dunque rimandato la decisione, nel merito, alla sentenza del Tar dell’Emilia Romagna. Sentenza che confermava “la bontà dei provvedimenti presi dall’Amministrazione comunale di Rimini, rigettando dunque il ricorso da parte dell’Associazione sportiva Le Giuggiole”. Nel farlo si sottolineava come “…in base a tale ragionamento non appare sostenibile la tesi di un’attività esclusivamente sportivo-motoria in ambiente naturale, in quanto l’Ente locale ha correttamente rilevato che la periodicità (da settembre a giugno) gli orari di frequenza (fino a 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì), il consumo del pasto, la modalità di allestimento degli spazi interni inducono a qualificare l’attività concorrente svolta come di tipo educativo/didattico, seppur sperimentale. Per quest’ultima, la DGR 1564/2017 sui “servizi integrativi” ovvero sperimentali specifica la necessità di un progetto pedagogico (par. 1.5, così come l’art. 6 della L.r. 19/2016 già riportato)…”. Non da ultimo, ribadisce come “il Comune non ha escluso la possibilità di esercitare l’attività entro la cornice normativa vigente, indicando il percorso per la sua regolarizzazione”.

La sentenza del Consiglio di Stato

Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza arrivata ieri mattina, dichiara l’improcedibilità dell’appello proposto dall'ASD Le Giuggiole considerando la cessazione e la mancata ripresa dell’attività nel locale di via Montecieco n. 9, nonché la teorica possibilità di esercitare attività legittime in altro luogo.

“L’ennesima conferma –sottolinea l’Amministrazione Comunale – di un principio cardine a cui il Comune di Rimini ha sempre fatto riferimento, quello della prioritaria difesa della salute e del benessere dei bambini, in linea con i requisiti di legge. Ribadiamo come non ci sia in questa vicenda nessun intento vessatorio verso la struttura chiusa, ma l’esigenza prevalente di vigilare perché il livello qualitativo dell’offerta formativa mantenga sempre quello standard qualitativo che ci contraddistingue. Un risultato che accogliamo con grande soddisfazione”.