Non sono affatto sorpreso della risposta dell'amministrazione comunale che con un plurale maiestatis risponde al mio comunicato del 23 gennaio 2021 affermando che l'odissea del cittadino sarebbe inventata e che pertanto la ricostruzione della disavventura da lui vissuta e da me riportata sia un racconto di pura fantasia: averla definita odissea forse li avrà tratti in inganno facendo credere loro che si tratta di un racconto epico piuttosto che purtroppo di un fatto realmente accaduto.
Se vogliamo parlare di eventi e verità partiamo dall'affermazione che più mi lascia attonito riportata nel comunicato firmato dallo staff dell'ufficio stampa del Comune di Santarcangelo di Romagna del quale mi piacerebbe sapere la composizione, ovvero nomi e cognomi.
La persona interessata è stata invitata – nel suo stesso interesse – a confermare o meno una segnalazione di trasferimento della sua residenza che avrebbe dato avvio a un procedimento istruttorio obbligatorio per legge.
A questo punto la domanda è: come mai il cittadino in questione non ha mai ricevuto un avvio di procedimento così come prevede l'art. 7 della legge 241/ 1990 che sancisce a piene lettere in capo all’autorità agente l’obbligo di comunicare l’avvio dell’iter procedimentale?
Questo procedimento era davvero stato avviato? L'ufficio può dimostrarlo? La comunicazione di avvio del procedimento rappresenta un efficace mezzo per consentire la partecipazione dei privati, in modo da permettergli un'adeguata conoscenza degli interessi oggetto dell'attività amministrativa. Tale partecipazione non è solamente diretta a tutelare gli interessati, di modo che possano prevenire eventuali lesioni ai loro interessi, bensì essa è utile alla p.a. stessa, dato che l'interesse pubblico si ritiene venga meglio perseguito con la partecipazione dei soggetti compartecipanti.
Non si dovrebbero offendere i dipendenti dell'Amministrazione comunale quando parlo di incompetenza dato che la Legge 241 del 1990 è alla base di qualsiasi attività svolta dagli uffici pubblici... l'abc del diritto amministrativo che all'art. 1 recita: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario".
A quale procedimento stanno facendo riferimento? Cosa intendono per segnalazione di trasferimento di residenza? E quale sarebbe "il suo interesse"?
Vero è che chiunque può presentarsi all'ufficio anagrafe e rendere una dichiarazione riguardante la posizione anagrafica di una terza persona... spetta però poi agli addetti fare le opportune verifiche ed eventualmente dare avvio al procedimento di cancellazione anagrafica che come tutti gli altri procedimenti, lo ribadiamo, prevede per legge la comunicazione all'interessato con le modalità previste dall'art. 8 della stessa legge 241.
Nel caso in questione il cittadino risulta regolarmente residente nell'abitazione in cui è titolare di un contratto d'affitto, all'interno della quale ha tutti i suoi effetti personali, non ha nessun cambio di residenza in corso né l'intenzione di cambiarla, nonostante eventualmente si possa trovare per motivi di lavoro spesso fuori dal luogo di residenza.
Per residenza si intende il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43 cod. civ.). La giurisprudenza ha chiarito che la residenza è data da un elemento oggettivo (la permanenza in un certo luogo, compatibile con eventuali allontanamenti) e da un elemento soggettivo (la volontà di rimanervi, che si deve presumere in chi dimora abitualmente in un luogo).
L'invito degli operatori a confermare o meno il trasferimento di residenza era del tutto ingiustificato dal momento che non ci sono elementi oggettivi che possano dimostrare che ci siano i presupposti per una cancellazione anagrafica, procedimento fra i più delicati e complessi che gli ufficiali d'anagrafe si trovino a dover gestire.
Lo stesso cittadino nella propria pec ha riportato i riferimenti normativi di tale procedura nonché gli elementi che devono essere accertati prima di poter giungere alla conclusione (che comunque non può avvenire prima che siano stati eseguiti ripetuti e intervallati accertamenti e comunque non prima di un anno a decorrere dalla notifica dell'avvio del procedimento stesso così come previsto dalla circolare Istat n. 21 del 5 aprile 1990) che determina per il soggetto la perdita di tutti i diritti, dall'assistenza sanitaria al diritto al voto.
Ma tornando all'episodio: come mai il cittadino, seppur giustamente irritato, dopo aver preso appuntamento, essersi assentato dal lavoro, aver programmato i suoi successivi spostamenti sarebbe uscito senza la carta di identità se si era recato lì proprio a quello scopo?
Nel prossimo comunicato non mi stupirei di leggere chissà quale fantasiosa invenzione...
Troppo facile liquidare il caso come un equivoco... tale versione dei fatti sarebbe stata caso mai accettabile se almeno fossero pervenute in tempo le scuse da parte dell'amministrazione entro qualche giorno dal ricevimento della pec che il cittadino si è visto costretto ad inviare per chiedere spiegazioni in merito al diniego.
Se davvero il rilascio del documento non fosse stato rifiutato... per quale motivo l'interessato avrebbe dovuto avvalersi della consulenza di un legale e avrebbe dovuto mandare una pec per far valere il proprio diritto?
Ma soprattutto perché la risposta dell'ufficio è pervenuta solo dopo il sollecito telefonico del cittadino e ormai fuori tempo massimo visto che il giorno stesso in cui ha ricevuto la pec di risposta è finalmente riuscito ad ottenere il rilascio della Cie?
Come mai nella successiva telefonata intercorsa con il responsabile non si è parlato di un possibile malinteso fra utente e operatore dal momento che il cittadino ha fatto presente il proprio caso e non si è cercato una soluzione magari evitando di allungare ulteriormente i tempi del rilascio del documento?
Questa caso mai è la reale ricostruzione dei fatti, quella che il malcapitato cittadino può tranquillamente confermare anzi forse con maggior dovizia di particolari.
La replica dell'Amministrazione meritava tali precisazioni: quanto realmente accaduto rappresenta un fatto grave che non può essere taciuto, stupisce, in verità sempre meno, che non ci sia mai un atto di riconoscimento dei propri errori anche se ormai il modus operandi dovrebbe averci abituato a tale presunzione, continueremo a metterci noi sì dalla parte del Cittadino”.
Walter Vicario Commissario Forza Italia Santarcangelo