Daniela Angelini e i consiglieri della sua coalizione hanno presentato ricorso in Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che ha annullato le elezioni del giugno 2022 con istanza di sospensiva immediata
Gli avvocati dello Studio Legale Sandulli, Battini e Cimino del foro di Roma hanno notificato il ricorso avverso la sentenza del TAR. Le tre argomentazioni principali vertono sui seguenti punti:
- il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna ha travisato la portata concreta delle irregolarità relazionate dalla Prefettura di Rimini. C’è piena corrispondenza tra il numero di votanti registrati e quello delle schede scrutinate;
- smontata anche la questione della cosiddetta scheda ballerina, peraltro indicata solo quale semplice ipotesi – non provata – dallo stesso TAR: al momento della verifica del materiale di tutte le sezioni presso il seggio centrale, alla presenza del Giudice del Tribunale di Rimini, nessuna busta è risultata fuori posto come attestato dal verbale firmato dal magistrato stesso;
- quanto all’apertura delle urne al termine delle operazioni di voto, ciò è stato verbalizzato regolarmente e fatto esclusivamente per verificare che non ci fossero stati errori di inserimento di schede dei cinque referendum nell’urna delle elezioni comunali.
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna ha travisato la portata concreta delle irregolarità attestate dalla Prefettura di Rimini. C’è piena corrispondenza tra il numero di votanti registrati e quello delle schede scrutinate a eccezione di 4 (quattro) voti su 17.074 ma anche per questi isolati casi si tratta di meri errori di trascrizioni nei verbali. Non c’è alcuna prova circa l’esistenza della cosiddetta “scheda ballerina”. Una busta vuota e non utilizzata - non una scheda - relativa alla sezione 1 e rinvenuta tra i materiali della sezione 2 non ha viaggiato per chilometri ma verosimilmente è stata spostata erroneamente durante le operazioni di riordino presso l’Ufficio centrale del Tribunale. Infine, la questione dell’apertura di un’urna in anticipo, fatto avvenuto - e come tale messo a verbale e non tenuto nascosto - per assicurarsi che non vi fossero stati errori di inserimento delle schede nelle urne da parte degli elettori dal momento che si votava anche per cinque referendum e che per effetto delle normative anti coronavirus era l’elettore a dovere inserire le schede nelle varie urne. Alla luce di tutte queste ragioni, gli avvocati dello Studio Legale Sandulli, Battini e Cimino di Roma - rappresentanti e difensori di Daniela Angelini e dei consiglieri comunali eletti a seguito delle elezioni del 12 giugno 2022 - hanno presentato ricorso con richiesta di sospensiva immediata contro la sentenza dello scorso 14 giugno con cui il Tar dell’Emilia Romagna ha annullato le elezioni amministrative vinte al primo turno dal centrosinistra con 2.074 di scarto sul candidato del centrodestra.
“Mi aspetto una sentenza giusta, chiedo soltanto questo - dice Daniela Angelini, che era stata eletta sindaca e ha governato la città di Riccione per un anno, insieme agli esponenti della coalizione di centrosinistra -. Le elezioni del giugno del 2022 sono state regolari e i vizi formali riscontrati non hanno minimamente condizionato l’esito del voto dei riccionesi che mi avevano scelta come sindaca al primo turno. Al contrario, la sentenza del Tar ha causato gravi danni alla nostra città: mi auguro pertanto che il Consiglio di Stato provveda al più presto a sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza, restituendo a Riccione una guida politica e amministrativa e che venga dichiarato infondato il ricorso presentato dalla Lega con il solo scopo di mandare a monte delle elezioni che erano state regolari, soltanto perché le avevano perse malamente”.
Nel ricorso di ventidue pagine presentato dallo Studio Legale Sandulli, Battini e Cimino si evidenzia che “la sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna è da riformare, perché le irregolarità che hanno indotto il giudice amministrativo all’annullamento della tornata elettorale – reputate erroneamente sostanziali, da un lato, e gravi e macroscopiche, dall’altro, tali da rendere superfluo il ricorso alla prova di resistenza – possono essere, al più, considerate mere irregolarità formali e, comunque, non in grado di far venire meno l’onere della prova di resistenza”.
“La sentenza del Tar, molto lunga (56 pagine) - si legge nel testo del ricorso -, ma estremamente sintetica nella parte cruciale dell’impianto motivazionale (3 pagine), fonda la suddetta qualificazione delle irregolarità su tre circostanze: 1) nei verbali elettorali non vi sarebbe corrispondenza tra schede consegnate, autenticate, scrutinate ed avanzate, potendosi quindi incorrere nel fenomeno della cd. scheda ballerina; 2) una busta relativa alla sezione 2 è stata rinvenuta nei materiali della sezione 1; 3) l’urna della sezione 23 è stata aperta in anticipo”.
Gli avvocati, il professor Aldo Sandulli, il professor Stefano Battini e Benedetto Cimino del foro di Roma, sottolineano che “il Tar ha travisato la portata concreta delle irregolarità attestate dalla Prefettura e ciò sotto plurimi aspetti”.
Corrispondenza tra schede consegnate, autenticate, scrutinate ed avanzate
Quanto al primo profilo (posto che la verificazione della Prefettura ha riguardato, in via esclusiva, il confronto tra i verbali e il numero di schede riconteggiato dalla Prefettura, non essendo, quindi, posta in alcun dubbio la concreta attribuzione dei voti espressi dagli elettori), “vi è piena corrispondenza tra numero di votanti registrati e schede scrutinate, con l’eccezione di soli quattro voti non registrati/in eccesso su un totale di 17.074 (ma, anche in questi quattro casi, si tratta di meri errori di trascrizioni nei verbali, non di errori “dentro l’urna” e, pertanto, di materiale non corrispondenza di schede: il conto delle schede “reali” è preciso, come dimostrato per tabulas).
Se si considerano, poi, anche le schede “avanzate” (quelle autenticate e non utilizzate) e le schede “inutilizzate” (quelle consegnate e non autenticate), si arriva al più ad altre ventidue schede. Si tratta, peraltro, di errori “fuori urna”, di mera verbalizzazione, e cioè di schede che non sono state impiegate dagli elettori e che, quindi, non hanno potuto incidere in alcun modo sul risultato elettorale; presunti errori che comunque non consentono di superare la prova di resistenza e in ordine ai quali non è stata offerta alcuna prova, anche solo indiziaria, che dietro questi apparenti errori “dentro l’urna” si annidasse il fenomeno della “scheda ballerina” (tra l’altro, le presunte irregolarità contestate attengono quasi sempre una scheda in più e non una scheda in meno, per cui non si comprende come possa essere suffragata la tesi della “scheda ballerina”, che – per definizione – implica una scheda in meno e non una scheda in più). “Si ricorda, innanzitutto, che la verificazione ha avuto ad oggetto esclusivamente il confronto tra i verbali e il numero di schede riconteggiato dalla Prefettura, non l’attribuzione dei voti; nemmeno in un caso, dunque, è stata messa in discussione l’espressione della volontà di voto da parte anche di un solo cittadino elettore. Questo travisamento ha erroneamente indotto il TAR a “esorbitare” nel dispositivo adottato, poiché esso ha propeso per la misura più drastica e pesante in un ordinamento democratico rappresentativo, ovvero l’annullamento della volontà popolare emersa in sede elettorale”.
Irregolarità nel 54,5% delle sezioni? Evidente errore di calcolo nella sentenza
Gli avvocati Sandulli, Battini e Cimino sostengono inoltre che le “irregolarità di verbalizzazione, peraltro formali” e che riguardano al massimo una o due schede per sezione e non diverse centinaia (come era avvenuto nel caso delle elezioni di Latina), dunque comunque ininfluenti, riguardano neppure un terzo delle sezioni e “certamente non il 54,5% delle sezioni come riportato nella sentenza del Tar con evidente errore di calcolo”. Citando sentenze precedenti del Consiglio di Stato e del Tar della Campania, i legali osservano come il Tar abbia errato nella “qualificazione giuridica delle irregolarità riscontrate” in quanto “non sostanziali e inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali”.
La busta vuota e non utilizzata
Quanto al secondo profilo, innanzitutto si tratta di una busta vuota e non utilizzata, dunque del tutto irrilevante ai fini dell’esito elettorale, ma, soprattutto, è provato documentalmente come il TAR abbia errato laddove ha ipotizzato che la busta vuota abbia viaggiato per chilometri, anche perché nel verbale dell’Ufficio centrale elettorale redatto – una volta giunto tutto il materiale delle 31 sezioni elettorali - alla presenza del Giudice del Tribunale di Rimini che lo ha poi sottoscritto, non è stata rilevata alcuna irregolarità nelle buste 5/COM delle sezioni n. 1 e n. 2; per cui la più plausibile spiegazione è che lo scambio sia inavvertitamente avvenuto presso l’Ufficio Centrale presso il Tribunale, durante le operazioni di riordino delle buste, e nessun “viaggio” da un seggio ad un altro abbia compiuto la busta (vuota).
L’apertura anticipata dell’urna per verificare che non vi fossero errori di inserimento
Circa il terzo profilo, dal verbale elettorale della sezione 23 risulta chiaramente che è stata dichiarata e accertata l’apertura delle sei urne (cinque relative ai referendum e una alle comunali) ma risulta anche che ciò è stato fatto per assicurarsi che non vi fossero stati errori di inserimento delle schede nelle urne da parte degli elettori, dal momento che ciascun elettore aveva più schede da gestire contemporaneamente (si votava anche per cinque referendum) e soprattutto tenuto conto del fatto che, per le regole emergenziali del Covid-19, era stato previsto che l’inserimento delle schede nelle urne fosse materialmente effettuata, in via eccezionale, direttamente dagli elettori e non dai componenti del seggio.
Il danno causato alla città, la richiesta di sospensiva
Nell’istanza di appello, i difensori di Daniela Angelini e dei consiglieri eletti per i partiti e le liste a sostegno della sua coalizione rilevano un “pregiudizio grave e irreparabile” causato dall’”indebito annullamento delle operazioni di voto” e che con il commissariamento del Comune “importanti iniziative politiche e amministrative in corso sono state inevitabilmente sospese o pregiudicate: Riccione è una delle più importanti località turistiche del Paese, che si trova ingiustamente commissariata proprio in piena stagione estiva, da cui la città tutta ritrae di fatto il proprio sostentamento, con benefici evidentemente per tutto il tessuto sociale cittadino”. Oltre a questo, “occorre ricordare che sono in svolgimento una serie di progetti legati al Pnrr, i quali richiedono che siano adottate decisioni politiche, prese dalla rappresentanza regolarmente e democraticamente eletta.
La decadenza degli amministratori eletti può determinare lo stallo nell’organizzazione di manifestazioni, eventi, attività di comunicazione durante la stagione turistica, con il rischio di perdere finanziamenti legati al Pnrr; in prospettiva, laddove il commissariamento durasse ancora per diversi mesi, non si potrebbero organizzare adeguatamente e per tempo nemmeno gli eventi delle prossime festività natalizie, ovvero l’altro momento turisticamente vitale della città”.
Per queste ragioni viene chiesto al Consiglio di Stato di sospendere l'esecutività della sentenza del Tar e nel merito di accogliere il ricorso avverso la sentenza del TAR dell’Emilia Romagna.