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Cronaca 12:53 | 27/03/2021 - Rimini

Piano particolareggiato in variante Via Borghi, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

Con sentenza pubblicata il 26 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato dal Comune di Rimini nel 2018, respingendo di conseguenza il ricorso in primo grado, presentato da privati, sulla vicenda del cosiddetto ‘Piano particolareggiato in variante Via Borghi’.

La storia  

Il Consiglio di Stato, quindi, ribalta radicalmente il pronunciamento del Tar che, a fine 2017, aveva annullato il diniego da parte del Consiglio Comunale cinque anni prima ad un piano particolareggiato di iniziativa privata, in variante agli strumenti urbanistici allora vigenti. Il progetto proponeva una capacità edificatoria di 10.400 mq di superficie complessiva a fronte di una capacità edificatoria massima ammissibile prevista dal Piano strutturale comunale di 5.900 mq. Nel 2012 il Consiglio comunale di Rimini, sulla base delle indicazioni del nuovo Masterplan in riduzione del consumo del suolo, espresse diniego all’approvazione del Piano. Nell’accogliere l’impugnazione dell’atto da parte del privato, il Tar nel 2017 si concentrò in particolare sull’illegittimità del Masterplan, considerato a tutti gli effetti ‘atto pianificatorio’.  

  La sentenza del Consiglio di Stato  

Il Consiglio di Stato ribalta completamente il pronunciamento del Tar. In particolare si concentra proprio sulla natura del Masterplan, non raccoglitore di ‘prescrizioni urbanistiche contenute in uno strumento atipico’, semmai definito dalle ‘linee di tendenza (ad una visione e alla sua trasparente esplicitazione) della programmazione e pianificazione urbanistica che l’Amministrazione intende seguire’. I giudici sottolineano come non si possa ritenere ‘che il riferimento al Masterplan abbia inciso arbitrariamente su un eventuale obbligo del comune ad approvare il Piano particolareggiato. Tale obbligo infatti non sussiste, in ragione della ricordata ampiezza del potere discrezionale nella valutazione delle soluzioni proposte’, Proprio su questo punto insiste il Consiglio di Stato: ‘In sede di approvazione di un piano attuativo, all’amministrazione comunale spetta un’ampia discrezionalità valutativa (a maggior ragione se si tratta di una variante), che non riguarda solo gli aspetti tecnici della conformità o meno agli strumenti urbanistici di livello superiore, ma coinvolge anche l’opportunità di dare attuazione, in un certo momento e a determinata condizioni, alle previsioni dello strumento urbanistico generale’. In ogni caso, chiosa la sentenza, ‘la possibilità che, anche al di là dei tipici atti di pianificazione urbanistica, il Consiglio comunale possa porre in essere, nella sua funzione politica, atti di indirizzo in materia non può essere negata’.