Il Tribunale di Rimini si è espresso nei giorni scorsi rispetto alla causa promossa dalla società DDL Srl in merito alla risoluzione del contratto per la realizzazione della scuola dell’infanzia di Canonica.
La ditta – che sosteneva l’illegittimità della risoluzione del contratto e chiedeva conseguentemente un risarcimento danni – ha visto il mancato accoglimento di tutte le osservazioni da parte del Tribunale, il quale ha invece rilevato che “l’inadempimento della DDL è palese e grave ed emerge già dalla stessa lacunosità delle allegazioni dell’appaltatrice”.
Si evince con evidenza, dunque, che il ritardo sui lavori non era giustificato in alcun modo: anche rispetto alla questione della conformità del cordolo Soltech – oggetto sia dell’approvazione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sia di ulteriori verifiche e prove – il giudice rileva come i dubbi avanzati da parte della DDL siano emersi solo quando i lavori erano sospesi da quasi due mesi ed erano già stati accumulati 150 giorni di ritardo.
A confermare la mancata collaborazione della ditta alla prosecuzione dei lavori di completamento dell’edificio, si legge nella sentenza, c’è anche il fatto che, nell’attesa di chiarire le perplessità rispetto ad alcuni dettagli progettuali, la DDL avrebbe comunque potuto concentrare operai e tecnici per la realizzazione delle opere possibili – elencate dallo stesso giudice – mentre invece ha interrotto i lavori.
Dopo che nel 2020 aveva già respinto la richiesta di accertamento tecnico-preventivo presentato dalla DDL e confermato la legittimità dell’azione amministrativa del Comune, ora il tribunale di Rimini in primo grado ha rigettato le domande della ditta DDL, che dovrà anche riconoscere all’Amministrazione comunale circa 3mila euro a titolo di penale, mentre non ha accolto la richiesta del Comune per il rimborso di spese straordinarie legate al mancato rispetto dei tempi del cantiere e per il conseguente iter di riaffidamento dei lavori. Integralmente vittoriosa la posizione dell’architetto Alessandro Contavalli – progettista dell’opera e direttore lavori – al quale la ditta dovrà liquidare l’importo completo delle spese di difesa.