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Opinioni 12:44 | 11/02/2020 - Santarcangelo

Vicario (FI): "L'interesse del minore non si tutela con ideologie tendenziose"

Nonostante la risposta (NON RISPOSTA) dell’amministrazione ci abbia lasciato senza parole, cercheremo di trovare quelle giuste e pertinenti per ribadire la nostra posizione ma soprattutto riportare il tema alla originaria discussione: ci pare che mai nessuno abbia minato la riservatezza della coppia né tantomeno del minore in questione, soprattutto perché non è nostro intento dare un nome per appagare la curiosità dei cittadini, piuttosto vogliamo che sia palesato l’iter seguito e la sua legittimità.

Siamo certi che all’opinione pubblica interessi molto di più sapere quali siano le ricerche svolte dall’amministrazione sul caso visto che vi sono altrettante sentenze contrarie nonché Comuni che, come Riccione in prima battuta, hanno rifiutato l’analoga richiesta di attribuire il doppio cognome al minore nato all’interno di una coppia omosessuale; oltre a quello di Fidenza (già ricordato nel nostro comunicato precedente) altri ufficiali di stato civile hanno ritenuto opportuno attenersi alla normativa in vigore rifiutando un’istanza non contemplata dalla legge dello Stato Italiano e quindi NON ACCOGLIBILE.

Nella replica l’amministrazione richiama con enfasi "l’interesse supremo del minore e la tutela dei diritti"… forse è sfuggito all’attenta ricerca effettuata che il Tribunale di Piacenza, legittimando il rifiuto dell’ufficiale di stato civile del Comune di Piacenza, nel 2019 ha precisato: “l’interesse del minore alla bigenitorialità può essere tutelato con altri strumenti legali – come l’adozione, in casi particolari specificati all’articolo 44 della legge 184/1993”. 

Invitiamo i colleghi della maggioranza a leggere anche questa sentenza, non solo quelle che sono andate sulla linea che hanno voluto sostenere per "legittimare" la propria arbitraria decisione;Il Tribunale di Piacenza ha ritenuto inapplicabile sia la disciplina codicistica di riconoscimento della filiazione naturale, sia le normative della legge 40/2004 in materia di procreazione assistita, nonché la cosiddetta legge Cirinnà, n. 76 del 2016, che regolamenta l’unione civile tra persone dello stesso sesso. L’ordinanza dell’autorità giudiziaria richiama, in particolare, la sentenza 12193 del 2019, emessa dalle Sezioni unite della CASSAZIONE, che sancisce come ”principio di ordine pubblico” il divieto di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita da parte di coppie omosessuali, ribadendo inoltre come la stessa legge 76 del 2016 escluda che le norme del codice civile inerenti alla filiazione si applichino alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Infine non SI CAPISCE IN BASE A QUALE PRINCIPIO L'AMMINISTRAZIONE POSSA DICHIARARE CHE LA DECISIONE è stata presa anche per evitare un’incombenza: "l’accoglimento della domanda sarebbe stato dunque accelerato per non costringere la coppia a ricorrere in tribunale"...; Ci chiediamo a questo punto per quali altri procedimenti i cittadini possono aspettarsi una così larga apertura? Chiunque può a questo punto ritenersi legittimato a presentare una qualsiasi istanza carente di documenti e/o inaccoglibile per la legge, qualora il loro recupero sia troppo difficoltoso e dispendioso? Non sarà forse che così facendo si rischia di creare una totale confusione fra ciò che è legittimo e ciò che invece è "contra legem"? 

Se il diritto amministrativo non è un’opinione, il Sindaco è ufficiale di Governo e dovrebbe far rispettare a livello locale la legge dello stato che rappresenta...; sarà poi l’autorità giudiziaria a risolvere eventuali contenziosi con i cittadini che si sentono privati di un diritto da parte della pubblica amministrazione.

Walter Vicario Commissario Forza Italia Santarcangelo